Giovani con disabilità, 25 milioni per le assunzioni negli enti del Terzo settore

Giovani con disabilità, 25 milioni per le assunzioni negli enti del Terzo settore

Il Ministero per le disabilità ha rinnovato il contributo per gli enti del Terzo settore che assumono a tempo indeterminato giovani con disabilità, stanziando 25 milioni di euro dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. La prima edizione della misura, prevista dal decreto-legge 48 del 2023, si era chiusa con 389 datori di […]

Il Ministero per le disabilità ha rinnovato il contributo per gli enti del Terzo settore che assumono a tempo indeterminato giovani con disabilità, stanziando 25 milioni di euro dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. La prima edizione della misura, prevista dal decreto-legge 48 del 2023, si era chiusa con 389 datori di lavoro beneficiari e 975 persone assunte, a utilizzo completo delle risorse.

Il contributo riguarda le assunzioni di persone con disabilità sotto i trentacinque anni, effettuate ai sensi della legge 68 del 1999 sul collocamento mirato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente. Possono richiederlo gli enti del Terzo settore previsti dal Codice del Terzo settore, tra cui le cooperative sociali.

L’importo si compone di due parti. La prima è una somma una tantum fino a 12mila euro per ogni assunzione. La seconda è un importo fino a mille euro per ciascun mese di lavoro, calcolato dalla data di assunzione fino al 31 dicembre 2026 e riproporzionato per le frazioni di mese. Se le domande ammesse superano le risorse disponibili, il contributo viene ridotto in proporzione per tutti i beneficiari.

Sono ammesse le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a termine, anche a tempo parziale, avvenute tra l’adozione del decreto e il 31 dicembre 2026. Il contributo è cumulabile con altri incentivi per l’assunzione di persone con disabilità, ma non spetta per i lavoratori per i quali è già stato riconosciuto il bonus della prima edizione, anche presso un diverso datore di lavoro. Se il rapporto di lavoro si interrompe prima del 31 dicembre 2026, il contributo non viene erogato. Il Ministero non ha accolto la richiesta delle Regioni di fare eccezione per le cessazioni non imputabili al datore di lavoro.

Per accedere l’ente deve essere iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, essere in regola con il DURC e con gli obblighi della legge 68, non avere commesso violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed essere in regola con le verifiche fiscali sui pagamenti della pubblica amministrazione. Il contributo rientra nel regime europeo degli aiuti «de minimis». Chi presenta domanda deve inoltre informare il servizio di collocamento mirato competente per la sede di lavoro, che può attivare interventi di accompagnamento, consulenza e individuazione degli accomodamenti ragionevoli.

La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2026, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva che riporta tra l’altro i dati dell’ente e del legale rappresentante, il numero di iscrizione al RUNTS, i codici fiscali dei lavoratori assunti, il codice della comunicazione obbligatoria di assunzione e l’IBAN intestato all’ente. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, attraverso un soggetto gestore, istruisce le pratiche, pubblica l’elenco dei beneficiari ed eroga il contributo in un’unica soluzione.